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Domanda NASpI in presenza di evento di malattia

29/11/2019

 

L’INPS (messaggio n. 4211 del 18 novembre 2019) fornisce chiarimenti in ordine alla decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI, in presenza di evento malattia insorto prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro.


Il termine dei 68 giorni posto a pena di decadenza per la presentazione delle domanda di NASpI è sospeso solo quando la malattia è indennizzabile, secondo quanto stabilito dal contratto sottostante al rapporto di lavoro, ad esempio per i lavoratori a tempo indeterminato, anche quando la stessa avvenga oltre la cessazione del lavoro.


Pertanto, nel caso in cui la tutela previdenziale della malattia comune/infortunio sul lavoro sia riconosciuta e indennizzabile dall’INPS o dall’INAIL, anche per evento insorto entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine decadenziale dei 68 per la presentazione della domanda di NASpI rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia/ infortunio sul lavoro e riprende a decorrere, al termine di tale evento, per i giorni rimanenti.


Medesimo principio si applica anche ai casi in cui il periodo di malattia indennizzato/infortunio sul lavoro sia insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato.


Per quanto riguarda invece le situazioni in cui non sia normativamente prevista la tutela previdenziale della malattia oltre la cessazione del rapporto di lavoro (es. lavoratori a tempo determinato del settore commercio), il termine dei 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI non resta sospeso e pertanto decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 


Gli Uffici del patronato ITAL UIL sono a disposizione degli interessati per consulenza, assistenza e per la tempestiva presentazione delle domande.