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Il "Bonus bebč" 2019: importi, maggiorazione e domanda

09/07/2019

 

 

L’assegno di natalità (cd. Bonus bebè), introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015, è stato rinnovato anche quest’anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è corrisposto fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia (D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018).

 

Nella proroga è prevista la maggiorazione dell'assegno del 20% per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2019.


L’INPS, con la circolare n. 85/2019, ha fornito chiarimenti riguardo i requisiti, gli importi, la maggiorazione e la presentazione delle domande.


L’importo dell’assegno, erogato per 12 mensilità, varia da 80 euro al mese (960 euro annui) a 160 euro mensili (1.920 euro annui), a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE non superiore, rispettivamente, alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui. Salvo il caso in cui non venga applicata la maggiorazione del 20%, prevista dalla legge n. 136/2018.


La domanda deve essere inoltrata solo in via telematica entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. Se è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.


La maggiorazione del 20%


La maggiorazione si applica per ogni figlio successivo al primo, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra genitore e figlio.
Nel caso di parto gemellare o di adozione plurima di minorenni (eventi verificatisi nello stesso giorno), se non ci sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio nato o adottato successivamente al primo in ordine di tempo; se il genitore ha già figli, anche adottivi, la maggiorazione spetta per ogni gemello o per ogni adottato.
Se si tratta di adozione plurima di gemelli, e non vi sono altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente. Se non si tratta di primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni gemello adottato.
L’INPS chiarisce, inoltre, la modalità di compilazione e di presentazione della domanda on line in presenza delle varie casistiche.

 


Il Patronato ITAL UIL fornisce assistenza per la trasmissione in via telematica delle domande all’INPS.