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INAIL. La nuova tabella per indennizzo danno biologico

12/06/2019



Dallo scorso 1° gennaio, in attuazione della legge di Bilancio 2019, è aumentato l’importo dell’indennizzo in capitale danno biologico, per le menomazioni comprese tra il 6% e il 15%, in media di circa il 40% rispetto agli anni precedenti.

La nuova e unica tabella di indennizzo del danno biologico in capitale è stata pubblicata con decreto del Ministero del lavoro n. 45 del 23 aprile 2019 (su proposta dell’INAIL), valida per il triennio 2019-2021, senza più alcuna differenza di genere, equiparando le prestazioni che spettano a uomini e donne.

Per gli eventi verificatisi sino al 31 dicembre 2018 la prestazione è erogata secondo le tabelle di cui al DM 12/07/2000, in una unica soluzione e in funzione di età, sesso e grado di menomazione.

Si ricorda che l’indennizzo in capitale del danno biologico è una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni e malattie professionali verificatisi e denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica dal 6% al 15%. Come abbiamo precisato, dal 1° gennaio 2019 l’indennizzo (senza distinzione di sesso) è in funzione del grado di menomazione e dell’età.

Al di sotto del 6% non c’è indennizzo, mentre al di sopra del 15% (per minorazioni di grado pari o superiori al 16%) è prevista l’erogazione della rendita.



Consulta la nuova tabella indennizzo danno biologico in capitale di cui al D.M. n. 45/2019