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Indennitā di malattia in caso di trasferimento in un paese UE

30/11/2018

 

 

L’INPS, con il messaggio n. 4271/2018, rende noto che nel caso di trasferimento del lavoratore durante la malattia in un paese UE, il riconoscimento della indennità è subordinato al possesso di un apposito verbale di autorizzazione rilasciato dalla struttura INPS competente, che certifichi che non vi è alcun rischio di aggravamento determinato dal recarsi all’estero.


In tal modo l’Istituto si adegua alle nuove disposizioni comunitarie riguardo la libera circolazione delle persone all’interno dei Paesi UE.


Pertanto, il lavoratore che intenda recarsi in un paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione all’INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali. L’Istituto lo convocherà a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all’estero. Espletata la visita, sarà rilasciato un verbale valutativo, e il lavoratore potrà fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali controlli.


Precisa inoltre l’Istituto che qualora il paziente effettui comunque il trasferimento – che non può essergli vietato - nonostante il parere negativo dell’INPS, verrà sospeso il diritto all’indennità economica, per tutti i casi in cui compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia.


Riguardo le istanze di trasferimento in Paesi extra UE, restano valide le indicazioni fornite con la circolare n. 192/1996, in merito alla valutazione di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero.