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Una tantum per malati di mesotelioma non professionale

05/06/2018

 

 

 

Con decreto interministeriale del 24 aprile 2018 è stata determinata nella misura di euro 5.600 la  indennità una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, da ripartire in egual misura tra gli stessi,  per gli anni 2018, 2019 e 2020.


Questo beneficio, introdotto in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per l'esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per l'esposizione ambientale nonché agli eredi dei deceduti, è stato prorogato dalla legge di bilancio 2018 anche per il prossimo triennio fino al 2020.

 

Con il decreto interministeriale sono indicate anche le modalità per la presentazione della domanda, sia da parte degli stessi malati sia dai loro eredi.

 

Per accedere alla prestazione coloro che sono affetti da mesotelioma presentano domanda all’INAIL su apposita modulistica, con la documentazione necessaria attestante di avere convissuto in Italia con il familiare lavoratore impiegato, nello stesso periodo, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto.


L’esposizione ambientale sarà invece comprovata dalla documentazione attestante che l’interessato sia stato residente in Italia in periodi compatibili con l’insorgenza della malattia.
Alla domanda verrà allegata la documentazione sanitaria attestante la patologia e contenente la data della prima diagnosi, ai fini della compatibilità dei periodi di esposizione, familiare o ambientale, all’amianto con l’insorgenza della patologia stessa.

 

Nel caso di presentazione della domanda da parte degli eredi del deceduto per mesotelioma, questa deve essere inoltrata all’INAIL da uno solo degli eredi entro novanta giorni dalla data del decesso, corredata dalla delega degli altri aventi diritto e dalla documentazione amministrativa e sanitaria. 

 

Il beneficio è erogato, sia ai malati di mesotelioma sia agli eredi, dall’INAIL  in un’unica soluzione entro novanta giorni dalla presentazione della istanza. Qualora l’Istituto assicuratore accerti la incompletezza della domanda, invita il richiedente a integrare la documentazione entro quindici giorni. 


La prestazione è dovuta nel limite di spesa di 5,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.