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Contributo per baby-sitting e servizi per l'infanzia

11/04/2018

 

 

Anche il contributo per baby-sitting o servizi per l’infanzia, di cui all’articolo 4, comma 24, lett. b), della legge n. 92/2012, è stato prorogato per il biennio 2017/2018 dalla legge di Bilancio 2017.


Si tratta della possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e negli undici mesi successivi, in sostituzione del congedo parentale, l’assegnazione di un contributo utilizzabile “alternativamente” per i servizi di baby sitting o per i servizi per l’infanzia (es. asili nido).


Con il messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018 l’INPS fornisce istruzioni operative riguardo la presentazione delle domande che possono essere inoltrate fino al 31 dicembre 2018, anche alla luce delle implementazioni della procedura telematica.

Nella domanda la lavoratrice dovrà fornire tutte le informazioni indicate dal messaggio, tra le quali di aver presentato la dichiarazione ISEE.


Considerata l’abolizione dei buoni lavoro, l’Istituto precisa che, a partire dal 2018, il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.


Possono accedere al beneficio: le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro; oppure iscritte alla gestione separata (comprese le libere professioniste) che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale. Inoltre le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne), che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.


L’importo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi per le lavoratrici dipendenti e di tre mesi per le autonome, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale. Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, mentre le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruirne per un periodo massimo di tre mesi.
Ricordiamo che il beneficio è riconosciuto secondo l’ordine delle domande presentate o comunque fino a esaurimento delle risorse disponibili. Le richieste sono avanzate esclusivamente attraverso i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo o attraverso il Patronato.