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Cassazione: Niente accompagnamento per assistenza generica e attivitā non essenziali

15/03/2018

 

 

L’indennità di accompagnamento spetta solo in caso di invalidità totale, con impossibilità di deambulare senza un accompagnatore permanente oppure per incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza aiuto continuo, ma non quando l'assistenza appare generica e collegata solo ad attività strumentali e non essenziali (es. maneggio denaro, preparazione di farmaci, spostamenti esterni con mezzi pubblici).

 

Lo precisa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5068/2018, accogliendo il ricorso dell'INPS avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva riconosciuto a un assicurato la prestazione, rilevando che la c.t.u. aveva accertato che la vasculopatia da cui era affetto impediva la deambulazione duratura e che la valutazione geriatrica effettuata in ambito ospedaliero attestava che lo stesso era incapace di compiere in maniera soddisfacente gli atti quotidiani della vita.

 

Per la Cassazione il ricorso dell’INPS è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, si richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua.

 

Requisiti, quindi, diversi – continua la Corte - dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità), di gravità non tale da richiedere l'intervento di un accompagnatore, come accertato nel caso in esame.