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Cass. Chiarimenti sull'indennità di accompagnamento

25/07/2017



Cassazione. Chiarimenti sull'indennità di accompagnamento




Con l’ordinanza n. 2600/2017, la Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente riguardo i requisiti richiesti per l’indennità di accompagnamento, precisando che il diritto a questa indennità deve essere riconosciuto anche quando la necessità dell'aiuto di terzi non si manifesti continuamente nel corso della giornata.

Ricorda la Cassazione che l’indennità in questione è una prestazione del tutto peculiare in cui l'intervento assistenziale non è indirizzato - come avviene per la pensione di inabilità - al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico di questi soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale.

La nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo, comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno di aiuto. Per cui, si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva.

Viene anche chiarito che quanto si legge nell'art. 1 della L. n. 18/1980, secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore deve essere "permanente" e l'incapacità di compiere le comuni attività del vivere quotidiano (mangiare, bere, vestirsi, ecc.) deve essere "continua”, va inteso nel senso che, l'una e l'altra, non siano dovute a fattori passeggeri ed emendabili con appropriate cure; si tratta infatti di azioni necessarie per vivere, ma che si compiono, per la loro stessa natura, in maniera saltuaria quando sorge la necessità nel corso della giornata.
 

In sostanza, quando l'impedimento non è emendabile con cure appropriate, il bisogno di assistenza è da intendersi "permanente" e "continuo", anche se la necessità dell'aiuto di terzi si manifesti periodicamente a distanza di tempo nel corso della giornata, e non sia perdurante per l’intero giorno.