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Consulta: il convivente ha diritto ai permessi L.104

26/09/2016



Ora anche il convivente di una persona disabile grave può fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, per occuparsi della sua assistenza.
 

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 213, depositata il 23 settembre 2016, con la quale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti che possono fruire di tali permessi per l’assistenza alla persona con handicap grave, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
 

È una decisione importante e attesa da tempo che ritiene fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Livorno, nel porre la questione di legittimità costituzionale della norma, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
 

Il caso riguarda il giudizio proposto dalla dipendente di una Asl nei confronti di quest’ultima, per vedersi riconosciuto il diritto ai permessi di cui alla legge 104 per assistere il proprio compagno, convivente more uxorio e disabile grave, e per contrastare la pretesa della Asl di recuperare nei suoi confronti – in tempo e in denaro – le ore di permesso già fruite, su autorizzazione della stessa Asl, poi revocata per l’assenza di legami di parentela, affinità o coniugio con l’assistito.

Ad avviso del Tribunale rimettente il dubbio di costituzionalità della norma non riguarda la equiparabilità della convivenza di fatto al rapporto di coniugio, ma la ragionevolezza, ex art. 3 Cost., della diversità di trattamento per quanto attiene alla disciplina dei diritti di assistenza alle persone con handicap.

Tale diversità, infatti, non troverebbe ragione nella ratio della norma che è quella di garantire, attraverso le previste agevolazioni, la tutela della salute psico-fisica della persona disabile grave ex art. 32 Cost., nonché la tutela della dignità umana e quindi dei diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost., beni primari non collegabili geneticamente ad un preesistente rapporto di matrimonio ovvero di parentela o affinità.

La Corte Costituzionale spiega che “se tale è la ratio della norma in esame, è irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito non sia incluso il convivente della persona con handicap grave.

L’art. 3 Cost. va qui invocato, dunque, non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile.”.

In conclusione, “La norma in questione, nel non includere il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, vìola, quindi, gli invocati parametri costituzionali, risolvendosi in un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e dell’integrazione.”.

Restiamo in attesa della circolare Inps circa l’applicabilità di questa importante decisione.


 

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