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Gravi malattie e disabilità: diritti e tutele

23/09/2016


La lavoratrice e il lavoratore affetto da gravi patologie, anche oncologiche, ha diritto, oltre ai permessi della Legge 104/92 (che possono essere fruiti anche dai familiari che li assistono), a una serie di tutele nel posto di lavoro, al riconoscimento della invalidità civile, alle provvidenze previdenziali (es. assegno ordinario di invalidità) e/o assistenziali (es. indennità di accompagnamento).


Si riportano in sintesi alcune delle tutele previste.

 

Part time. Il legislatore ha previsto che i dipendenti pubblici e privati affetti da patologie oncologiche o da “gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti”, anche per gli effetti invalidanti legati alle terapie, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
È riconosciuta, inoltre, la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale ai familiari lavoratori in presenza di patologie oncologiche e di “gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti” riguardanti: il coniuge, i figli o i genitori; nonché a coloro che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, disabile grave, con necessità di assistenza continua; ai genitori con figli conviventi portatori di handicap o minori di 13 anni. Questi lavoratori il cui rapporto sia stato trasformato in tempo parziale hanno “diritto di precedenza” nelle assunzioni con contratto a tempo pieno.
 

Indennità di accompagnamento. Inoltre, la giurisprudenza ha più volte riconosciuto ai malati oncologici il diritto all’indennità di accompagnamento anche nel periodo delle cure (es. chemioterapia), oltre che nella fase di malattia avanzata. Tale prestazione può essere concessa anche per periodi brevi, durante i quali il malato ha problemi di deambulazione o non può svolgere le normali attività della vita quotidiana.


Estensione del periodo di comporto. Alcuni contratti di lavoro prevedono l’estensione del c.d. periodo di “comporto” in caso di gravi patologie, anche oncologiche, che spesso richiedono di un periodo più lungo rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori, escludendo, per esempio, dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o day-hospital anche quelli dovuti a terapie certificate (es. chemioterapia, emodialisi, ecc.).


Congedo per cure. Le lavoratrici e i lavoratori invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni (v. in questo sito la nota dell’ 8 settembre 2016).


Si ricorda, infine, che per le persone con patologie oncologiche è previsto un accertamento accelerato dell’invalidità civile e della grave disabilità che deve essere effettuato dall’apposita Commissione medica entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. L’accertamento può riguardare una inabilità grave, ma temporanea, che necessita di immediate forme di tutela utili soprattutto nella fase iniziale della malattia.




Per conoscere i tuoi diritti rivolgiti agli Uffici del Patronato Ital Uil che sono a disposizione, gratuitamente, per l’inoltro on line all’Inps delle domande per il riconoscimento di invalidità civile e di grave disabilità e delle richieste di prestazioni.