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Il congedo per cure per lavoratori invalidi civili

08/09/2016


Le lavoratrici e i lavoratori invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

Sono interessati tutti coloro che sono affetti da uno stato morboso, anche oncologico, che richiede cure o terapie tali da impedire temporaneamente lo svolgimento dell’attività lavorativa.
 

Questa possibilità, ancora poco conosciuta, è espressamente regolamentata dall’art. 7 del D.Lgs. 119/11.
 

Il congedo è accordato dal datore di lavoro, previa domanda del lavoratore, con la richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
 

Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di trattamenti terapeutici continuativi, la documentazione che giustifica l'assenza può essere cumulativa.
 

La legge precisa che durante questo congedo il lavoratore dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Ad avviso del Ministero del lavoro questo trattamento economico è a carico del datore di lavoro e non dell’Inps, anche se equiparato alla condizione di malattia.
 

Ai fini di un effettivo utilizzo di questo congedo, particolare attenzione dovrà essere posta ai contratti di lavoro, con riferimento alla disciplina attualmente vigente e al trattamento economico spettante.
 

L'assenza per congedo, per esplicita disposizione normativa, non concorre alla determinazione del periodo di comporto, stabilito dai CCNL.