UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Reversibilitą. Spetta indipendentemente dall'etą

25/07/2016


La Corte Costituzionale con la sentenza n. 174 depositata il 14 luglio 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del decreto legge n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111/2011.

La norma - comunemente definita “norma anti badanti” - dichiarata incostituzionale, stabiliva delle riduzioni all’ammontare della pensione di reversibilità, nei casi in cui il coniuge scomparso avesse contratto matrimonio a un’età superiore ai settant’anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a venti anni, nella presunzione che tali matrimoni avessero come intento quello di frodare l'erario, in assenza di figli minori, studenti o inabili.

La Corte, ricordando la propria giurisprudenza, ritiene che la norma censurata nell’attribuire rilievo all’età del coniuge titolare di trattamento pensionistico e alla differenza di età tra i coniugi, sia irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale. Si conferisce, in tal modo, rilievo a restrizioni “a mero fondamento naturalistico” che la stessa Corte ha già ritenuto estranee “all’essenza e ai fini del vincolo coniugale”, proprio con riguardo all’età avanzata del contraente e alla durata del matrimonio.

In sintesi, in un ambito che interseca scelte personali e libertà intangibili, l’intervento del legislatore deve essere orientato ai principi di eguaglianza e ragionevolezza per garantire l’assetto del sistema previdenziale, non interferendo con le scelte dei singoli che possono contrarre matrimonio anche in età avanzata.