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Inps. Paternità e maternità per lavoratori autonomi

20/07/2016


Il Decreto legislativo n. 80/2015, in vigore al 25 giugno 2015, a modifica di alcuni articoli del T.U. n. 151/01, introduce per i lavoratori autonomi il congedo di paternità ed estende quello di maternità in caso di adozione e affidamento, come già previsto per il lavoro dipendente.
L’Inps con la circolare n. 128 del 17 luglio 2016 illustra queste novità con indicazioni operative.

Indennità di paternità per i lavoratori autonomi
A decorrere dal 25 giugno 2015, il padre lavoratore autonomo può fruire dell’indennità di paternità, quando la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma, in presenza delle casistiche previste dall’art. 28 del T.U. n. 151/01: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre.
È lavoratore autonomo (padre o madre): l’artigiano; il commerciante; il coltivatore diretto, il colono,il mezzadro, l’imprenditore agricolo a titolo principale; il pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.
L’indennità di paternità è riconoscibile, in presenza delle indicate casistiche, dalla data in cui si verifica uno degli eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice.
Non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati come paternità e maternità.
L’Inps riporta alcuni esempi riguardo le situazioni che possono presentarsi, precisando che l’indennità di paternità è riconoscibile in relazione agli eventi (morte o grave infermità della madre dipendente o autonoma, altro) che si sono verificati dal 25 giugno 2015 (entrata in vigore del decreto) in poi. Tuttavia, se l’evento si è verificato in data anteriore, l’indennità è riconoscibile per gli eventuali periodi dal 25 giugno in poi. Sono inoltre indicati i requisiti (iscrizione alle gestioni Inps per i lavoratori autonomi), la misura dell’indennità, le modalità di presentazione della domanda di indennità e pagamento.

Congedo di paternità per lavoratori dipendenti e madre lavoratrice autonoma
Altro caso oggetto del decreto 80 riguarda il padre lavoratore dipendente che può fruire del congedo di paternità anche quando la madre sia lavoratrice autonoma. Questa disposizione non costituisce una novità sostanziale – come precisa lo stesso Inps - in quanto, in attuazione della sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale, il lavoratore dipendente ha già diritto al congedo di paternità nei casi ex art. 28 T.U., a prescindere dal fatto che la madre sia lavoratrice o meno.

Estensione delle tutele in caso di adozione e affidamento
Inoltre, in caso di adozione o di affidamento preadottivo nazionale o internazionale, l’indennità di maternità spetta alle lavoratrici autonome durante i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia (anziché 3 come prima previsto) senza limiti di età e anche nel caso in cui, dopo l’adozione/affidamento, il minore raggiunga la maggiore età, secondo le modalità già previste per le lavoratrici dipendenti. Per l’adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’indennità può essere richiesta anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero, per l’affidamento non preadottivo di minore, l’indennità può essere fruita nei 5 mesi dall'affidamento, per un massimo di 3 mesi. La nuova disciplina si applica agli eventi verificatisi dal 25 giugno 2015 in poi. Tuttavia per gli ingressi avvenuti prima e per i quali, sempre a tale data, non siano decorsi i 5 mesi dall’ingresso del minore, la lavoratrice può presentare domanda di indennità per avere il trattamento economico secondo la nuova disciplina (5 mesi invece di 3).
Occorre quindi verificare che la lavoratrice, durante il periodo di maternità richiesto, risulti iscritta ad una delle Gestioni Inps dei lavoratori autonomi. Anche nel caso di adozione e affidamento i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dell’indennità giornaliera per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre.



Le lavoratrici e i lavoratori interessati alla nuova disciplina possono rivolersi agli Uffici del Patronato Ital Uil per consulenza e assistenza gratuite e per l’inoltro delle domande secondo le modalità indicate dall’Inps.