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Il contrassegno di parcheggio per disabili

22/11/2015


Possono ottenere il “contrassegno di parcheggio per disabili” (art. 381 del DPR n. 495/92 come modificato dal DPR n. 151/2012) le “persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” e “i non vedenti”, previa richiesta agli uffici appositamente preposti del Comune di residenza con allegata la relativa certificazione medico legale.

Può essere concesso anche alle persone temporaneamente invalide, a causa di infortunio o per altre cause patologiche, per un periodo di tempo determinato.

Il contrassegno, di colore azzurro, conforme al modello comunitario, consente ai cittadini italiani, in possesso dei requisiti richiesti, di facilitare la loro mobilità stradale su tutto il territorio nazionale e nei paesi dell'Unione Europea.

La nuova disciplina prevede la possibilità di richiedere il contrassegno anche con capacità di deambulazione impedita e non solo sensibilmente ridotta.

Le persone disabili possono così usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone che sono vietate alla generalità dei veicoli. Ad esempio è consentita: la sosta gratuita negli spazi riservati agli invalidi, delimitati con le strisce gialle; la sosta nei parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu, qualora il Comune, al sussistere di determinate condizioni, stabilisca la gratuità della stessa; la circolazione e la sosta gratuita nelle aree pedonali e nelle Zone a Traffico Limitato (ztl) quando é autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto e pubblica utilità, comunicando le targhe dei veicoli a disposizione del disabile; la circolazione nelle corsie preferenziali riservate a mezzi pubblici e taxi.

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo e viene rilasciato indipendentemente dal possesso della patente di guida del disabile.

Ciascuna amministrazione comunale può emanare provvedimenti per la regolamentazione dei permessi auto per disabili, riguardo le modalità di rilascio e utilizzo del contrassegno, ecc..

Spazio di sosta personalizzato
Nei casi di particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Comune può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne.
Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno ”.
La nuova disciplina non prevede più che chi beneficia della concessione "deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo", condizione che nel passato ha creato interpretazioni diverse e comportamenti a volte restrittivi da parte dei comuni.
In sostanza il posto sosta personalizzato può essere concesso anche se la patente e l'autovettura siano o meno in possesso del richiedente.
Nella domanda dovrà essere riportata copia del “contrassegno” e indicazione del luogo dove si richiede l'area di sosta, ad esempio in prossimità della propria abitazione o della sede lavorativa, di studio, ecc.,quando vi sia necessità di uso frequente del mezzo privato.


Si ricorda che gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione gratuitamente per l’inoltro on line all’Inps delle domande per il riconoscimento di invalidità civile e grave disabilità.