
Licenziamento disabile e oneri del datore di lavoro
La Corte di Cassazione (Sentenza n. 4757/2015) ha affermato che è illegittimo il licenziamento per inidoneità sopravvenuta del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, disposto dopo la visita del medico competente senza aver atteso gli esiti del successivo riesame da parte della Commissione sanitaria, e senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale.
La Cassazione rigetta pertanto il ricorso del datore di lavoro avverso la Sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento per le motivazioni sopra riportate.
In sostanza emerge dalla Sentenza che il recesso è illegittimo sia per violazione della procedura di accertamento delle condizioni di salute del lavoratore, in quanto avvenuto prima che la commissione sanitaria si fosse pronunciata, sia perché “in tema di inidoneità fisica al lavoro, l'impossibilità di utilizzazione di un lavoratore in mansioni equivalenti, in ambiente compatibile con il suo stato di salute, deve essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l'onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è esigibile una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage in ordine all'esistenza di altri posti di lavoro nei quali possa essere ricollocato”.