
Disabilità e "semplificazioni". DL n. 90/2014
Tempi più celeri per ottenere l’accertamento di handicap
Lo prevede il DL n. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.” (GU del 24/6/2014), in vigore dal 25/6/2014 che, tra le varie disposizioni per la semplificazione, ne contiene alcune rivolte proprio alle persone disabili, con modifiche anche alla legge n. 104/92 riguardo tempi e procedure.
Vediamo alcune delle semplificazioni apportate dall’art. 25.
- Se la Commissione medica non si pronuncia entro 45 giorni (anziché 90) dalla presentazione della domanda, l’accertamento dell’handicap può essere effettuato in via provvisoria da un medico della ASL, specialista nella patologia denunciata. Questa certificazione provvisoria si applica non solo ai fini del riconoscimento dei permessi lavorativi, ma ora anche per la precedenza nell’assegnazione di sede o trasferimento dei vincitori di pubblici concorsi e per il congedo straordinario.
- Ai fini delle agevolazioni di cui sopra, la Commissione medica competente è autorizzata a rilasciare al termine della visita un certificato provvisorio, previa richiesta motivata dell'interessato, che produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'Inps.
- Inoltre la persona disabile con invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.
Altre novità importanti
- Coloro che sono affetti da menomazioni o patologie invalidanti di cui al DM 2 agosto 2007, e da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, sono esonerati dalle visite di controllo effettuate dall’Inps sullo stato invalidante senza che sia più necessario il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di comunicazione, come precedentemente previsto.
- I minori già titolari di indennità di frequenza che presentano la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti.
- Ai minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile, per cecità o di comunicazione, nonché a coloro che sono affetti da patologie gravi sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.
Medicinali per malattie croniche. Semplificazione per la prescrizione
Ulteriori novità contenute nel c.d. “Decreto Semplificazioni” n. 90/2014 riguardano un ampliamento della prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche.
L’art. 26 prevede infatti che “per le patologie croniche individuate dai regolamenti, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.".
Facciamo presente che si tratta di un decreto legge che potrebbe subire modificazioni durante la sua conversione in legge.
Gli uffici del patronato Ital Uil sono a disposizione degli interessati per consulenza e assistenza gratuite.