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Inail. Estensione del diritto al rimborso dei farmaci

23/06/2014


Estensione del diritto al rimborso dei farmaci per infortunati e affetti da malattia professionale.
Lo prevede l’Inail con circolare n. 30 del 4/6/2014, impartendo nuove regole in merito al rimborso a proprio carico delle spese dei farmaci sostenute dagli assistiti per le cure necessarie al recupero dell’integrità psicofisica.
Terminata la prima fase sperimentale, posta in essere con circolare n. 62/2012, riguardante la valutazione degli oneri sostenuti, si è resa possibile questa estensione che riguarda:

  • la rimborsabilità delle spese dei farmaci sostenute dagli assicurati non solo durante il periodo d’inabilità temporanea assoluta al lavoro, ma anche dopo, in presenza di postumi stabilizzati, pur se non indennizzabili e oltre la scadenza dei termini revisionali;
     
  • l’ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili a prescindere dalle “branche di riferimento” di cui alla circolare n. 62/2012.

In ogni caso ai fini del rimborso, l’Inail valuta se il farmaco è necessario per il miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa.
Infine - precisa l’Inail - le nuove disposizioni si applicano, a prescindere dalla data dell’evento, alle richieste di rimborsi, per farmaci prescritti e acquistati a decorrere dal 13 novembre 2012 (pubblicazione circ. 62/12) ad oggi in istruttoria e/o pervenute a far data dalla pubblicazione della circolare n. 30 (4 giugno 2014).
Il termine di prescrizione del diritto al rimborso dei farmaci è decennale a decorrere dal giorno in cui il diritto stesso può essere esercitato e cioè dalla data riportata sullo scontrino comprovante l’acquisto del farmaco.


Per i necessari chiarimenti, consulenza e assistenza, anche riguardo alla procedura e alla modulistica, gli Uffici del patronato Ital Uil sono gratuitamente a disposizione degli interessati.