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Salute e sicurezza dei lavoratori. Corte di Cassazione

06/06/2014


Si segnalano due recenti sentenze della Corte di Cassazione riguardo gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Responsabilità del datore di lavoro per omessa formazione sull'uso dell'attrezzatura di lavoro.
Con sentenza n. 21242, del 26 maggio 2014, la Corte di Cassazione ritiene responsabile il datore di lavoro per l’omessa attività di formazione sull’uso della attrezzatura di lavoro e in particolare sulla funzione del dispositivo di protezione, anche quando il lavoratore abbia una lunga esperienza per aver già lavorato con macchine simili e sia consapevole dei rischi.
La Cassazione rigetta il ricorso del datore di lavoro avverso la sentenza della Corte d’appello che, confermando la pronuncia del Tribunale, lo aveva giudicato responsabile del reato di lesioni colpose gravi commesse in danno di un dipendente, il quale mentre stava lavorando su un apparecchio tritacarne si era ferito riportando l'amputazione di due falangi.
La Suprema Corte, conformemente alla decisione della Corte d'appello, ribadisce che in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come prevede la legge, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal “personale bagaglio di conoscenze” del lavoratore, quando è provato che nessuna attività di sensibilizzazione al problema della sicurezza era stata svolta.

La presenza del Rspp non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi della sicurezza
Con la precedente sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014 la Corte di Cassazione ha affermato che la presenza del Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sul luogo di lavoro non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda.
Nel caso di specie la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del datore di lavoro, ritenendolo responsabile di non aver fornito il dispositivo di protezione dal rischio rumore ad un lavoratore intento a controllare l'operazione di scarico di calcestruzzo da una betoniera, non rilevando che nel cantiere, al momento dell'accertamento ispettivo della Asl, fosse presente un Rspp.
L’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 pone, infatti, espressamente a carico del datore di lavoro l'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, pur quando vi sia un Rspp che deve essere semplicemente “sentito” in merito.