
Tutela maternitą e pari opportunitą. Corte di giustizia UE

Si segnalano due recenti sentenze della Corte di giustizia europea riguardanti la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (direttiva 2006/54) e il risarcimento per licenziamento illegittimo verificatosi durante il congedo parentale.
Congedo di maternità e diritto ai corsi di formazione
La Corte di giustizia europea con sentenza C-595/12 pubblicata il 6 marzo 2014 dichiara che l'esclusione di una lavoratrice da un corso di formazione necessario per accedere a un livello di carriera superiore, a causa della fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è contraria al diritto dell’Unione, non potendo la lavoratrice beneficiare, al pari dei suoi colleghi, di un miglioramento delle condizioni di lavoro.
Il caso riguarda una lavoratrice italiana esclusa da un corso di formazione professionale, obbligatorio per l’assunzione definitiva della qualifica di vice commissario di polizia penitenziaria, a seguito della sua assenza dal corso per più di 30 giorni, motivata dal congedo di maternità.
Nella sentenza la Corte ricorda che, secondo il diritto dell’Unione, un trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo costituisce una discriminazione sul lavoro basata sul sesso. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.
Congedo parentale e risarcimento licenziamento illegittimo
Con precedente sentenza C-588/12 pubblicata il 27 febbraio 2014 la Corte Ue ha stabilito che in caso di licenziamento illegittimo di un dipendente durante la fruizione del congedo parentale, il risarcimento al quale ha diritto il lavoratore assunto a tempo pieno, deve essere calcolato in base alla retribuzione a tempo pieno, e non su quella inferiore a causa del ridotto orario per congedo parentale. Un calcolo basato sulla diminuita retribuzione non conforme agli obiettivi perseguiti dall’accordo quadro sul congedo, priverebbe di gran parte del suo contenuto il regime di tutela istituito dal diritto dell’Unione e rimetterebbe in discussione i diritti acquisiti del lavoratore alla data di inizio del congedo parentale.
La Corte Ue si è espressa in tal senso in una controversia tra una lavoratrice belga e la società datrice di lavoro, in merito al calcolo dell’”indennità forfettaria” di tutela prevista dalla normativa belga, a seguito del suo licenziamento illegittimo durante il congedo parentale fruito a tempo parziale, in quanto tale indennità le era stata calcolata sulla retribuzione ridotta e non su quella a tempo pieno.