
ANF e maternità concessi dai Comuni per il 2014

28/02/2014
A seguito del Comunicato del Dipartimento delle politiche per la famiglia, l’Inps con circolare n. 29 del 27/2/2014 rende noti i nuovi importi degli assegni per il nucleo familiare e di maternità nonché dei requisiti economici, validi per il 2014, tenuto conto dell’intervenuta variazione dell’indice ISTAT di 1,1% per il corrente anno.
- L'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere per il 2014, se spettante nella misura intera, è pari a € 141,02. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a € 25.384,91. Si ricorda che la legge n. 97/2013 stabilisce che l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, spetta, oltre che ai cittadini italiani e comunitari residenti, anche ai “cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo”, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
- L'assegno mensile di maternità da corrispondere per l'anno 2014, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1.1.2014 al 31.12.2014, spettante nella misura intera, è pari a € 338,21 e per 5 mensilità è pari a € 1.691,05. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 35.256,84. Si ricorda che questo assegno viene concesso alle cittadine italiane e alle residenti cittadine comunitarie e non comunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per ogni figlio o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo, che non beneficiano di alcuna tutela economica per la maternità. La prestazione è concessa a domanda dell’interessata al Comune di residenza, da presentare entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita o dall’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
Gli assegni sono concessi dai Comuni, previa domanda da presentare nei termini indicati, e pagati dall’Inps.