
Assegno ordinario di invaliditā e indennitā per congedo straordinario. Cumulabilitā
L’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l’indennità per congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili gravi di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, in quanto detta indennità non è configurabile come reddito da lavoro, avendo natura assistenziale come evidenziato dal Ministero del lavoro.
Lo comunica l’Inps con messaggio del 10 settembre con il quale modifica le precedenti indicazioni di incumulabilità.
L’Istituto sosteneva che l’indennità per congedo straordinario avesse natura sostitutiva della retribuzione e, pertanto, in caso di percezione di assegno ordinario di invalidità questo fosse soggetto alle riduzioni di cui alla legge n. 335/95 e alle trattenute per incumulabilità con reddito da lavoro dipendente.
Questo orientamento è mutato a seguito della ridefinizione da parte del Ministero del lavoro della natura assistenziale del congedo straordinario.