UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Adozione/affidamento parasubordinate. Messaggio Inps

04/02/2013


L’Inps con messaggio n. 1785 del 30/01/2013 comunica che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 22/11/2012, n. 257, anche alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, di cui all'art. 2 del D.M. 4 aprile 2002, sia in caso di adozione nazionale che internazionale.

Si ricorda che la norma per la parte dichiarata illegittima prevedeva l’indennità di maternità solo per un periodo di tre mesi anziché di cinque come per le lavoratrici dipendenti.

Pertanto – precisa l’Istituto - tenuto conto dell’obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l’estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti (per intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto).

Gli Uffici del patronato ITAL UIL sono a disposizione delle lavoratrici interessate per informazioni, tutela e assistenza gratuite