
Congedo di paternitą. Le novitą da gennaio 2013
Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno, anche durante il congedo di maternità della madre, in aggiunta ad esso. Entro il medesimo periodo, può astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, a condizione che la madre lavoratrice scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo. Tali disposizioni si applicano anche in caso di adozione o affidamento.
Al padre durante il congedo obbligatorio e facoltativo verrà corrisposta una indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione. Il dipendente deve dare preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro con un preavviso di almeno quindici giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Si ricorda che questi giorni di congedo sono stati introdotti dalla legge n. 92/2012 (Riforma mercato del lavoro) in via sperimentale per gli anni 2013-2015.
In attuazione della legge il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, ha sottoscritto lo scorso 22 dicembre il previsto decreto contenente le modalità per la fruizione del congedo da parte del padre, come sopra riportate.
Il decreto, che non è stato ancora pubblicato, precisa che la nuova disciplina si applica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.
Gli uffici del patronato Ital Uil sono a disposizione dei padri lavoratori dipendenti per informazioni, tutela e assistenza gratuite