
Disabilità e congedo. Il parere del Ministero del Lavoro
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con interpello n. 43 del 21/12/2012 fornisce precisazioni riguardo i requisiti per la fruizione del congedo retribuito biennale per l’assistenza al coniuge o familiare disabile grave (art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/01).
In particolare viene chiesto al Ministero quale sia la corretta interpretazione della norma laddove prevede le ipotesi di “mancanza, decesso, o (…) presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente”, quali condizioni che consentono la richiesta di fruizione del congedo da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso, e se l'età avanzata del convivente (più di 80 anni!) possa essere considerata quale fattispecie presuntiva di uno stato invalidante.
In sintesi il parere del Ministero: le condizioni (patologie invalidanti, mancanza, decesso) introdotte dal D.Lgs. n. 119/2011 alla norma sul congedo retribuito biennale, sono ipotesi tassative introdotte dal legislatore, solo in presenza delle quali il diritto alla fruizione del congedo passa agli altri soggetti legittimati diversi dal precedente “titolare”, ad esempio dal coniuge ai genitori e così via. Per quanto riguarda le “patologie invalidanti”, occorre far riferimento a quelle indicate dall’art. 2, comma 1, lett. d), del DM n. 278/2000, come chiarito dalle circolari dell’Inps e della Funzione Pubblica.
In tal senso pertanto, precisa il Ministero, l’età avanzata del “titolare” del diritto non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte degli altri soggetti.
Tale orientamento – si legge nell’interpello - è del resto confermato dalla circostanza secondo cui, laddove il legislatore ha inteso individuare il requisito anagrafico quale elemento utile al riconoscimento del diritto alla fruizione di permessi, lo ha fatto espressamente.
Infatti, come ricorda il Ministero, hanno diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito il coniuge e i parenti o gli affini del disabile grave entro il secondo grado, mentre i parenti e gli affini di terzo grado solo quando uno dei genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Come si vede, in relazione ai permessi è previsto il criterio di età anagrafica dei 65 anni mentre in caso di congedo biennale non è indicato alcun limite di età di chi dovrebbe prestare assistenza. Per tutte e due le prestazioni vale comunque il requisito delle patologie invalidanti, ma potrebbe anche verificarsi il caso in cui un familiare, magari di età avanzata, pur non essendo affetto dalle patologie invalidanti, non sia in grado di prestare l’effettiva assistenza.
Ricordiamo che il destinatario della normativa non è colui che beneficia del permesso o congedo ma il disabile grave al quale, attraverso il permesso o il congedo, viene realizzata l’assistenza: all'interno di questa necessità di assistenza è il legame familiare che individua il soggetto a cui deve essere concesso il permesso.
Gli uffici del patronato Ital Uil sono a disposizione dei lavoratori interessati per chiarimenti, tutela e assistenza gratuiti.