
Malattia e cong. parentale a professionisti e parasubordinati
Dal 1° gennaio 2012 l’indennità giornaliera di malattia e il trattamento economico per congedo parentale sono estesi ai professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.
Lo comunica l’Inps con messaggio n. 4143/12, precisando che l’estensione della tutela è stata prevista dall’articolo 24 del c.d. decreto Monti convertito nella legge n. 241/11.
Inoltre, a seguito del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’interpello n. 42/11, le stesse tutele risultano estensibili in favore di tutti i lavoratori c.d. parasubordinati, in quanto, secondo la più recente evoluzione legislativa, sono da ritenersi tali tutte le categorie di lavoratori con committente per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Sono esclusi coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e i pensionati.
Riguardo questi lavoratori l’Inps comunica che le Strutture territoriali dell’Istituto devono tener conto delle nuove indicazioni per i ricorsi ancora eventualmente pendenti, presentati a decorrere dal 1° gennaio 2007 e che sono tenute ad accettare le domande dei lavoratori a cui sono state estese le tutele, fino ad oggi esclusi (ad es. amministratori, sindaci, revisori di società, ecc.).
Si ricorda che l’indennità giornaliera di malattia è corrisposta entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni, nelle misure previste e al sussistere di determinati requisiti.
Gli uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione dei soggetti interessati per informazioni, assistenza e tutela gratuite