
Cassazione. Superamento del periodo di comporto
Superamento del periodo di comporto e visita medica: no al licenziamento. Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione con sentenza n. 15282 del 12 luglio 2011, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore per il superamento del periodo di comporto, qualora non sia stato fatto valere tempestivamente dal datore di lavoro, il quale anzi ha disposto l’invio del lavoratore a visita medica per verificare se fosse in condizione di lavorare.
Nel caso in esame, nonostante la visita medico legale avesse escluso l’esistenza di qualsiasi inabilità al lavoro, il lavoratore era stato comunque licenziato per superamento del comporto (periodo durante il quale vi è l’obbligo della conservazione del posto di lavoro). La Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi sull'appello
proposto dal lavoratore, annullò, siccome ingiustificato, il licenziamento intimato.
La Corte di Cassazione conferma tale decisione: la condotta del datore di lavoro è contraddittoria. Con l'invito rivolto al lavoratore di sottoporsi a visita medico legale per verificarne l’idoneità al lavoro, pur se effettuata una volta superato il periodo di comporto, doveva ritenersi che il datore di lavoro avesse rinunciato al licenziamento per superamento del periodo stesso, in implicita manifestazione di volontà di riammetterlo al lavoro in caso di visita positiva, mentre successivamente, nonostante l'esito della visita di piena idoneità al lavoro, aveva invece riesumato la questione del periodo di comporto da tempo scaduto per inferirne la motivazione del recesso.
In sostanza, se il datore di lavoro vuole licenziare il lavoratore per superamento del periodo di comporto, deve farlo subito. Se invece decide di inviarlo a visita medica legale per accertarne l’idoneità al lavoro, ciò significa che ha rinunciato alla facoltà di recedere per il superamento del periodo di comporto, dovendo quindi attenersi all’esito della visita medica, che, se dimostra che il lavoratore è idoneo, non potrà essere seguita dal successivo licenziamento.