
Congedo di maternità e paternità per parto prematuro. Prime indicazioni Inps
21/07/2011
Con recente sentenza n. 116/11 la Corte Costituzionale ha sancito il principio che, nell’ipotesi di parto prematuro, qualora il neonato abbia necessità di un periodo di ricovero ospedaliero, la madre lavoratrice ha la possibilità di usufruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di ingresso del bambino in famiglia, riprendendo nel frattempo il lavoro.
L’Inps con messaggio n. 14448 dell’11 luglio, non presente nel suo sito, prende atto della sentenza, che è immediatamente applicabile, fornendo le prime istruzioni operative. Ai fini del differimento del congedo di maternità la lavoratrice deve acquisire la certificazione medica dalla quale si rilevi il rapporto tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso, rilasciata dalla struttura presso la quale il neonato è ricoverato.
Inoltre, appositi certificati medici dovranno attestare la compatibilità delle condizioni di salute dell’interessata con la ripresa del lavoro.
L’Istituto precisa che “ Il differimento del congedo non può essere richiesto in caso di parto “a termine” (ossia di parto verificatosi in coincidenza della data presunta del parto, oppure in data successiva alla data medesima) nonché nelle ipotesi di parto prematuro allorquando il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi.”
Nell’ipotesi in esame anche il lavoratore padre, ricorrendo una delle situazioni previste dalla legge (decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre), ha la possibilità di differire l’inizio del congedo di paternità alla data di ingresso del neonato in famiglia, presentando la certificazione sanitaria indicata nel messaggio.
La questione non si esaurisce qui, l’Istituto infatti dovrà intervenire nuovamente sulla materia una volta pubblicato il Decreto legislativo che riguarda il riordino di permessi, congedi e aspettative nel settore pubblico e privato. L’art. 2 del decreto riconosce infatti la facoltà della lavoratrice di riprendere in qualunque momento e a determinate condizioni l’attività lavorativa, in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione,nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità.
Gli uffici del patronato Ital-Uil sono a disposizione delle lavoratrici e lavoratori interessati, per fornire informazioni, tutela e assistenza gratuite.