
Prestazioni sanitarie in farmacia. Decreto Ministero della Salute
E’ entrato in vigore lo scorso 4 maggio il Decreto del Ministero della salute riguardante la “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”.
Infermieri e fisioterapisti in possesso di titolo abilitante accertato dal farmacista titolare, possono erogare specifici servizi all’interno delle farmacie e a casa del paziente, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare.
Le prestazioni possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sotto la vigilanza degli organi regionali, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, fermo restando che eventuali prestazioni fuori dai limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.
Gli infermieri all’interno delle farmacie, su prescrizione del medico, provvedono alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Possono inoltre prestare, nell’ambito delle proprie competenze professionali, determinati servizi, quali ad esempio: effettuazioni di medicazioni, attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulenza, iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie, ed altro.
A domicilio del paziente sono erogabili dagli infermieri le prestazioni prescritte dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Possono anche intervenire nei casi d’urgenza e nelle situazioni igienico sanitarie urgenti.
Le prestazioni fornite dai fisioterapisti presso le farmacie e al domicilio del paziente, sempre su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, riguardano: la definizione del programma delle prestazioni volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo; attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive, utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali; verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
Da parte sua la farmacia, nell’erogazione delle prestazioni, deve rispettare tutti gli specifici requisiti, relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico-strutturali, previsti dalla normativa statale, regionale e comunale vigente.