
ANF e cittadini di paesi extracomunitari: nuove disposizioni INPS
Con la sentenza n. 67 dell’11 marzo 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che, sulla base della normativa comunitaria, l’Assegno per il nucleo familiare (ANF) è riconosciuto anche ai cittadini immigrati occupati in Italia, titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia.
Per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, il 2 agosto scorso l’INPS, con la circolare n. 95, ha fornito tutte le indicazioni amministrative sulla documentazione da acquisire e sulle verifiche da effettuare per definire diritto e misura degli ANF ai lavoratori extracomunitari.
Al fine di poter erogare la prestazione familiare, l’INPS chiede ai cittadini immigrati occupati in Italia la sussistenza degli stessi requisiti previsti per i cittadini italiani con familiari residenti all’estero.
Pertanto, per riconoscere e determinare la misura dell’assegno, l’Istituto terrà conto della tipologia di nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo.
L’INPS ricorda, inoltre, che con l’introduzione dell’Assegno unico e universale le domande per le prestazioni di ANF per componenti del nucleo residenti in un Paese extracomunitario non convenzionato, riguardanti periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022, potranno essere presentate dai lavoratori stranieri extracomunitari esclusivamente in relazione a nuclei familiari senza figli.
Al contrario, le domande presentate per i periodi fino al 28 febbraio 2022 (nel limite della prescrizione quinquennale) possono fare riferimento anche al nucleo familiare composto anche dai figli.