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Circolare INAIL: prestazione una tantum mesotelioma non professionale

25/05/2020

 

L’INAIL, con la Circolare n. 20/2020 del 13 maggio scorso, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dei nuovi importi, previsti dal DL 162, convertito in Legge n. 8/2020, della prestazione una tantum in favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale.

 

Questa prestazione economica viene riconosciuta ai malati di mesotelioma non professionale, cioè a coloro che sono affetti da mesotelioma a causa di un’esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto, ovvero per esposizione ambientale all’amianto avvenuta sul territorio nazionale.


Per avere diritto alla prestazione non è richiesto il requisito della cittadinanza italiana.


Nell’ipotesi di decesso dei soggetti aventi diritto, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi e ripartita tra gli eredi stessi.

 

Nuovo importo una tantum
Per l’anno 2020, l’importo della prestazione economica è fissato nella misura di euro 10.000.
La prestazione è erogata per tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

Termini
Per accedere alla prestazione, l’interessato deve far pervenire un’apposita istanza (tramite raccomandata A/R o PEC) alla sede territoriale INAIL competente per domicilio, utilizzando il modulo “Mod.190”. L’istanza deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di accertamento della contrazione della malattia e corredata dalla documentazione sanitaria rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato.

È prevista l’erogazione del beneficio una tantum anche in favore degli eredi dei malati di mesotelioma non professionale, su domanda all’INAIL. Per accedere alla prestazione l’istanza deve essere presentata all’INAIL da uno solo degli eredi, utilizzando il modulo “Mod.190E”, entro 120 giorni decorrenti dal 1° marzo 2020, a pena di decadenza. Se il decesso interviene dopo tale data, la domanda deve essere presentata, sempre a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data del decesso stesso.

 

Integrazione della prestazione per gli anni 2015-2019
La norma prevede la possibilità, per i malati di mesotelioma non professionale o per i loro eredi che nel periodo 2015-2019 hanno beneficiato della prestazione assistenziale una tantum, nella misura di euro 5.600, di richiedere l’integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell’importo di euro 10.000. L’istanza di integrazione deve essere presentata alla sede territoriale INAIL competente per domicilio (tramite raccomandata A/R o PEC) entro 120 giorno dalla data del 1° marzo 2020, a pena di decadenza, utilizzando il “Mod.190 I”.

 

Sospensione per emergenza epidemiologica COVID – 19

Il DL del 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto la sospensione di diritto del decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazione erogate dall’INAIL, dal 23 febbraio al 1° giugno 2020.
Pertanto, anche gli adempimenti e i termini previsti nella Circolare INAIL n.20/2020 sono sospesi per il periodo previsto.