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Congedo per emergenza COVID-19

03/04/2020

 

Il Decreto n. 18/2020, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

 

Il nuovo congedo straordinario per COVID – 19 è destinato ai genitori lavoratori del settore pubblico e privato, ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e agli autonomi iscritti all’INPS, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni complessivi. È riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, per i figli fino a 12 anni.

 

La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

 

I genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.


In data 30 marzo 2020, l’INPS ha reso noto (con il messaggio n. 1416) il rilascio delle procedure aggiornate per la compilazione e l’invio delle domande per il congedo straordinario COVID-19. Pertanto, è possibile presentare domanda di congedo parentale COVID-19 anche per: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata ovvero genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, che hanno già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l’ordinario congedo parentale; per i lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli con più di 3 anni; per i lavoratori autonomi con figli maggiori di 1 anno; per genitori che assistono figli in condizione di disabilità grave, iscritti/ospitati a scuole/centri diurni assistenziali. I predetti lavoratori che stavano già usufruendo del congedo COVID - 19, hanno ora l’obbligo di presentare l’apposita istanza all’INPS tramite le procedure dedicate.


I lavoratori dipendenti che avevano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stanno usufruendo del relativo beneficio, i giorni di congedo parentale, fruiti durante il periodo di emergenza, saranno considerati d’ufficio dall’INPS come congedo COVID – 19.

 

Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, le modalità di fruizione del congedo e le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Questi lavoratori non devono presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica.

 

I limiti di età non sono previsti per i genitori con figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.


La circolare INPS n.45/2020 riepiloga le regole di cumulabilità con gli altri benefici previsti a favore di chi assististe figli in condizione di handicap grave. In particolare, i lavoratori dipendenti possono cumulare, nell’arco dello stesso mese, il congedo COVID – 19 con i giorni di permessi lavorativi retribuiti Legge 104/92.