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Infortunio sul lavoro: quando non č responsabile il datore di lavoro

11/03/2020

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3282 dello scorso febbraio, precisa che il datore di lavoro che osserva tutte le cautele possibili atte a prevenire l’evento dannoso, non possa ritenersi responsabile a causa di comportamenti imprevedibili del lavoratore.

 

L’ordinanza condivide la sentenza della Corte di Appello riguardo il caso di un lavoratore che, sebbene fosse stato adeguatamente istruito sull’utilizzo della cintura di sicurezza e nonostante i costanti richiami sul corretto uso delle misure antinfortunistiche, il giorno dell’infortunio aveva omesso di agganciare al cestello la cintura anticaduta (che pure indossava), ponendo in essere una condotta anomala, da porsi quale causa esclusiva dell’evento.

 

La Corte territoriale all’esito del quadro probatorio acquisito, rimarcava infatti che il lavoratore era stato reso edotto adeguatamente sull’uso della cintura anticaduta e del relativo moschettone, oltre che sul rischio specifico di caduta dall’alto connesso al mancato uso degli stessi, riuscendo ad eludere, in occasione dell’evento, il controllo del responsabile per la sicurezza.

 

In tale prospettiva la Corte ha anche rilevato come “l’obbligo di controllo del datore di lavoro non può essere tale da far configurare una sorveglianza continua del lavoratore, non potendo essere richiesto al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di costante verifica dell’utilizzo dello strumento di sicurezza”.

 

Pertanto, nel contesto di puntuale assolvimento da parte datoriale di tutti gli obblighi previsti dalla legge e tenuto conto della condotta del lavoratore che aveva assunto il carattere dell’assoluta imprevedibilità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, si sottolinea che il datore non può ritenersi responsabile dell’evento infortunistico.