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Assicurazione contro gli infortuni domestici: obbligatori tre nuovi servizi online

21/02/2020

 

 

 

 

 

 

 

L’INAIL, con la circolare n. 37/2019, comunica che dal 1° gennaio 2020 è in vigore l’obbligo di prima iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni domestici, di iscrizione annuale per i soggetti esonerati dal pagamento del premio e di cancellazione esclusivamente con modalità telematiche.
 
Da tale data i tre servizi online obbligatori da effettuare dal portale dell’Istituto sono:
 
1) “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” per richiedere la prima iscrizione e ottenere l’avviso di pagamento PA per effettuare il versamento del premio;
 
2) “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva” per chi ha diritto all’esonero del versamento del premio e deve essere utilizzato dagli utenti sia per effettuare la prima iscrizione all’assicurazione, sia per rinnovare l’assicurazione entro il 31 gennaio di ogni anno;
 
3) “Invia la richiesta di cancellazione dall’assicurazione” per chiedere la cancellazione dall’assicurazione casalinghe quando non si è più in possesso dei requisiti assicurativi.
 
Nella circolare sono illustrati i servizi telematici realizzati, descrivendoli e precisando che gli stessi sono riservati ai soli utenti con credenziali dispositive (dell’INAIL, dell’INPS, della Carta nazionale dei servizi o di SPID). 
 
Con l’occasione si ricorda che l’assicurazione infortuni domestici è rivolta obbligatoriamente alle persone che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.
 
La legge di Bilancio 2019 ha previsto un ampliamento delle tutele: l’abbassamento al 16 per cento del grado di inabilità per la costituzione della rendita; una prestazione “una tantum” di euro 300 per l’inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento; il riconoscimento dell'assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni menomative. Ha altresì aumentato a 67 anni di età l’obbligo di iscrizione all’assicurazione, innalzando il premio assicurativo annuo a 24 euro.
 
Rimane invariata la disciplina dell’esonero dal pagamento del premio per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: a) titolarità di redditi lordi propri ai fini Irpef non superiori a 4.648,11 euro annui; b) appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini Irpef non sia superiore a 9.296,22 euro annui. Dal 1° gennaio 2020 questi soggetti devono presentare la domanda di iscrizione esclusivamente con il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.
 
Coloro che raggiungono i requisiti per l’assicurazione dopo il 31 gennaio sono tenuti al versamento del premio, o alla presentazione del modello di autocertificazione (nel caso siano esonerati), al momento in cui maturano i requisiti stessi.