
Cassazione e licenziamento per causa di matrimonio
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15515 del 7 giugno 2019, chiarisce che il divieto di licenziamento entro il primo anno di matrimonio è applicabile solo alle donne lavoratrici.
Il caso riguarda un dipendente comunale, licenziato entro l’anno dall’aver contratto matrimonio per mancata giustificazione dell'assenza dal lavoro, che ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la legittimità del licenziamento con preavviso.
In particolare, il ricorrente ritiene che la presunzione di nullità del licenziamento per causa di matrimonio, prevista a favore della lavoratrice (art.35 del D.Lgs. n. 198/2006), doveva essere estesa anche al lavoratore uomo e trovare applicazione nella fattispecie, in quanto detta presunzione è superabile solo laddove il datore lavoro dia la prova che sussista colpa grave del lavoratore riconducibile a giusta causa di licenziamento, mentre nel caso in esame il dipendente veniva licenziato per giustificato motivo soggettivo.
I giudici di Cassazione respingono il ricorso ritenendo il motivo non fondato e precisano che la norma in questione, non a caso inserita proprio nel codice di pari opportunità tra uomo e donna, deve essere letta, per una sua corretta comprensione, quale approdo della tutela costituzionale assicurata ai diritti della donna lavoratrice. Nella norma si fa sempre riferimento a “lavoratrice”.
La limitazione alle sole lavoratrici della nullità di cui al citato art. 35, si legge nella sentenza, “non ha natura discriminatoria, in quanto la diversità di trattamento non trova la sua giustificazione nel genere del soggetto che presta l'attività lavorativa, ma è coerente con la realtà sociale, che ha reso necessarie misure legislative volte a garantire alla donna la possibilità di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare, ed è fondata su una pluralità di principi costituzionali posti a tutela dei diritti della donna lavoratrice.”