
Inps: nessun rinnovo dei servizi baby sitting e asili nido
Dallo scorso 1° gennaio 2019 le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per accedere ai servizi di baby-sitting o asili nido. La legge di bilancio 2019 non ha previsto infatti la proroga di questo contributo.
Lo rende noto l’INPS con il messaggio n. 1353 del 3 aprile 2019, chiarendo che le madri che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 dicembre 2018, potranno usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi di baby sitting “improrogabilmente” entro e non oltre il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiararle, entro il 29 febbraio 2020, nell’apposita sezione del Libretto Famiglia.
Nel caso al 31 dicembre 2019, residuassero mesi interi di beneficio non fruito, gli stessi saranno considerati oggetto di rinuncia con conseguente ripristino del corrispondente congedo parentale.
A tal fine, l’INPS spiega con un esempio come il beneficio sia divisibile solo per mesi: “nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione”.
A partire da tale data la procedura Libretto famiglia bloccherà la possibilità di beneficiare del contributo, recuperando gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui.
Infine, riguardo il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido, nel messaggio si precisa che questo potrà essere fruito fino al 31 luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazione le richieste di pagamento da parte degli asili per periodi di utilizzo dei servizi successivi a tale data.
Anche in questo caso, per gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti verranno corrisposti i corrispondenti mesi di congedo parentale.
Ricordiamo che il bonus per servizi di baby-sitting o asili nido, introdotto in via sperimentale dalla legge n. 92/2012 per il triennio 2013-2015 e successivamente prorogato anche per il biennio 2017-2018, consisteva in un contributo mensile di 600 euro, per un massimo di sei mesi, qualora la madre, lavoratrice dipendente, lavoratrice iscritta alla Gestione separata o autonoma, avesse rinunciato totalmente o parzialmente ai mesi di congedo parentale a lei spettanti, di 6 mesi o di 3 mesi. Per le lavoratrici part time il beneficio era riconosciuto in misura riproporzionata al ridotto orario di lavoro.