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"Inesportabilitā" della pensione di invaliditā

05/10/2018

 

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21901/2018, accoglie il ricorso dell’INPS contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a erogare dei ratei della pensione di invalidità di un pensionato residente all’estero ai suoi eredi anch'essi peraltro tutti residenti all'estero.

 

Ad avviso dell’Istituto l’interessato e per esso gli eredi non avevano titolo a percepire tali ratei in quanto la residenza in Italia è un requisito costitutivo del diritto alla provvidenza richiesta.

Nel caso di specie era provato e non contestato che il pensionato per alcuni anni sino alla morte fosse residente all'estero.

 

La Cassazione nel dare ragione all’INPS ribadisce la “inesportabilità” in ambito comunitario di tali prestazioni non contributive (tra cui la pensione di invalidità civile), chiarendo che la disciplina comunitaria contempla un principio per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione.

 

Ciò in applicazione dell'articolo 10 bis del regolamento CEE del 14 giugno 1971 (come modificato dal regolamento n. 1247/1992).

 

Per l’Italia sono inesportabili le seguenti prestazioni: le pensioni sociali; le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili; le pensioni e le indennità ai sordomuti; le pensioni e le indennità ai ciechi civili; l'integrazione della pensione minima; l'integrazione dell'assegno di invalidità; l'assegno sociale; la maggiorazione sociale.