
Anche alle colf il congedo per le donne vittime di violenza di genere
Viene finalmente riconosciuto anche alle lavoratrici domestiche, colf e badanti, il congedo previsto per le donne vittime di violenza di genere, introdotto dal D.Lgs. n. 80/2015 per le lavoratrici dipendenti e successivamente ampliato anche alle lavoratrici autonome, professioniste e imprenditrici, per un periodo massimo di tre mesi.
La legge n. 205/2017 (Bilancio 2018) ha modificato l'art. 24 del decreto n. 80/2015, nella parte che escludeva il lavoro domestico da questo congedo.
Inoltre viene sancito che la lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia sessuale non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro.
Sono nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni, e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante.
La legge prevede anche che i datori di lavoro sono tenuti (art. 2087 c.c.) ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, concordando con le organizzazioni sindacali iniziative al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.