
Cassazione: Il padre che abusa del congedo parentale può essere licenziato
È giustificato il licenziamento del padre che abusa del “congedo parentale”, quando, a seguito dell’accertamento investigativo del datore di lavoro, risulta che per oltre metà del tempo concessogli non aveva "svolto alcuna attività a favore del figlio", dedicandosi ad altro lavoro e sviando la funzione tipica del congedo parentale, diretto a sostenere i bisogni affettivi e relazionali del figlio.
Lo ha disposto la Cassazione, con la sentenza n. 509 dell’11 gennaio 2018, confermando la decisione della Corte di Appello nei confronti di un dipendente di una ditta di trasporti.
Né valgono le osservazioni sollevate dal ricorrente riguardo la differenza del suo caso rispetto alle ipotesi di abuso dei permessi ex lege n. 104/92 per assistere persone disabili, tenuto anche conto del diverso trattamento economico, visto che i permessi della legge n. 104 sono retribuiti al lavoratore, mentre durante il congedo parentale i genitori percepiscono una indennità pari al 30% della retribuzione.
Si tratta di un diritto potestativo – sostiene la Corte - che il padre lavoratore può esercitare per il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino, che non esclude in ogni caso controlli per la verifica delle modalità del suo esercizio.
Pertanto, si verifica un abuso del diritto, ove si accerti che detto periodo viene utilizzato non per la cura del figlio bensì per svolgere una diversa attività lavorativa, non assumendo rilievo che tale attività (nella specie, presso una pizzeria di proprietà della moglie) contribuisca a una migliore organizzazione economica e sociale della famiglia.