
Malattia, si può lavorare solo a determinate condizioni
Il dipendente che presti attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia non si espone al rischio di essere licenziato, se il suo comportamento non viola i doveri generali di correttezza e buona fede e gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27333 del 17 novembre 2017 dichiarando illegittimo il licenziamento di un lavoratore che, durante la malattia, aveva svolto attività lavorativa analoga a quella eseguita come lavoratore dipendente (lavori di meccanica) in un locale attiguo alla propria abitazione. Viene così confermata la decisione della Corte di Appello per aver ritenuto che il limitato impegno lavorativo del dipendente non influisse in senso pregiudizievole sul decorso della malattia e sulle necessità terapeutiche.
In sostanza la Cassazione, in linea con precedenti sentenze, afferma che il dipendente che lavori in malattia può essere licenziato solo nei seguenti casi: quando il suo comportamento sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità per giustificare l'assenza dal lavoro, o quando, valutato in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell'infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.+
Solo al verificarsi di tali circostanze può ravvisarsi una violazione dei doveri di correttezza e buona fede da rendere legittimo il licenziamento.