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Cassazione: Licenziamento del lavoratore che non comunica l'assenza per malattia

29/11/2017

 

 

Il lavoratore che si assenta dal lavoro per malattia deve comunicare al proprio datore di lavoro il motivo che giustifica la sua assenza, come previsto dal CCNL. L’inosservanza di tale obbligo può comportare il licenziamento, quale massima sanzione, a meno di un giustificato impedimento della comunicazione.


Lo prevede la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26465/2017, la quale precisa anche che l’assenza senza giustificato motivo è punita, se prolungata oltre quattro giorni consecutivi, con il licenziamento con preavviso, come avvenuto nel caso esaminato.


Il lavoratore, infatti, dopo un primo periodo di malattia e a seguito della visita di controllo che lo aveva ritenuto idoneo a riprendere il lavoro, non si era ripresentato in azienda, proseguendo la malattia, ma non comunicandola al datore di lavoro e non trasmettendo copia della relativa certificazione medica. Comportamento che aveva avuto una durata ben superiore a quattro giorni, corrispondenti ad altrettanti giorni di assenza ingiustificata, ipotesi cui contratto collettivo di categoria prevede il licenziamento con preavviso.


In questa sentenza la Cassazione ribadisce gli obblighi dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, come previsto dal CCNL dell’industria metalmeccanica, evidenziando come il mancato adempimento del lavoratore debba essere valutato in base alla gravità dell’infrazione, in modo tale da comminare in ordine crescente le sanzioni disciplinari.


In sostanza ciò che rileva non è l’effettività o meno della malattia ma l’inadempimento degli obblighi di comunicazione che gravano sul lavoratore.


Conclude la Corte che la ratio di tale disciplina è evidente e corrisponde all'esigenza di rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell'assenza di un suo dipendente; la cadenza degli adempimenti è preordinata a consentire all'imprenditore di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell'impresa e della produzione.