
Inail: Invariato l'importo dell'assegno di incollocabilità
INAIL: invariato l'importo dell'assegno di incollocabilità per il 2017
L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, nella misura di euro 256,39, già vigente dal 1° luglio 2016.
Lo comunica l’INAIL con la circolare n. 40 del 27 settembre 2017, precisando che anche per l’anno 2016 l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente al consumo pari a – 0,1%.
Come per lo scorso anno, non sono previste operazioni di conguaglio da parte dell’Istituto.
Si ricorda che l’assegno di incollocabilità viene corrisposto mensilmente dall'INAIL agli invalidi del lavoro in presenza dei seguenti requisiti:
- impossibilità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo;
- grado di inabilità, provocato da infortuni sul lavoro o malattia professionale, non inferiore al 34%, secondo le tabelle del T.U. 1124/65, per gli eventi accaduti prima del gennaio 2007;
- menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20%, secondo le tabelle del D.Lgs. n. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria 2007).
L’assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta.
L’importo è rivalutato di anno in anno con decreto del Ministero del Lavoro.