
INAIL. Invariato l'importo dell'assegno di incollocabilità
05/06/2017
Viene confermato, con decorrenza 1° luglio 2017, l’importo dell’assegno di incollocabilità vigente al 1° luglio 2016, pari a euro 256,39.
Lo rende noto l’INAIL con determina del Presidente, che sarà inviata al Ministero del Lavoro per l’emanazione del relativo decreto.
Si ricorda che l’assegno di incollocabilità viene corrisposto mensilmente dall'INAIL agli invalidi del lavoro in presenza dei seguenti requisiti:
- impossibilità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo;
- grado di inabilità, provocato da infortuni sul lavoro o malattia professionale, non inferiore al 34%, secondo le tabelle del T.U. 1124/65, per gli eventi accaduti prima del gennaio 2007;
- menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20%, secondo le tabelle del D.Lgs. n. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria 2007).
L’assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta.
L’importo è rivalutato di anno in anno attraverso un decreto del Ministero del Lavoro.