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Legge 104 e permessi lavorativi per disabili gravi

22/05/2017



Con questa nota forniamo ulteriori informazioni sulle agevolazioni lavorative previste dalla legge n. 104/1992. (Leggi anche: "Disabilità: le agevolazioni per i genitori")

I lavoratori dipendenti con disabilità grave possono beneficiare "alternativamente" o delle due ore di permesso giornaliero retribuito (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o di un'ora di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore), o dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche frazionabili in ore.

Inoltre, hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra sede senza il proprio consenso.

Un lavoratore che fruisce già dei permessi per se stesso può assistere un’altra persona che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, potrà cumulare i permessi per se stesso e quelli per il familiare disabile che assiste, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale.

 

Cumulo dei permessi per assistere più persone
In ogni caso la legge prevede che il lavoratore ha diritto di prestare assistenza a più persone disabili, a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente/affine entro il primo grado (ad es. genitori, figli). Se l’ulteriore familiare da assistere rientra tra quelli di secondo grado (ad es. nonni, fratelli, sorelle) occorre che i genitori o il coniuge del disabile grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Solo al sussistere di detti requisiti si potranno cumulare più permessi.


Lavoratore disabile assistito da un familiare lavoratore
Il lavoratore disabile che fruisce già dei permessi per se stesso può essere assistito a sua volta da un familiare lavoratore (referente unico dell’assistenza).
Il Ministero del lavoro ha precisato che lo svolgimento di attività lavorativa da parte del disabile non costituisce un limite alla fruizione dei permessi o del congedo biennale retribuito da parte del familiare che lo assiste, e che detti permessi non devono essere fruiti necessariamente nella stessa giornata. L’assistenza infatti si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero in attività di assistenza che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici). Precisa il Ministero che la necessità o meno dell’assistenza è da valutarsi caso per caso.

Inoltre è possibile la contemporanea fruizione dei permessi di cui alla legge 104 sia da parte del lavoratore con disabilità grave che del familiare lavoratore referente dell’assistenza, stante la necessità del disabile, per esempio, di essere accompagnato per l’effettuazione di cure connesse al proprio stato.



 

Gli Uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione per l’inoltro telematico delle domande per il riconoscimento di disabilità e delle richieste dei permessi.



 

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