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Maternità autonome in regime contributivo agevolato

17/05/2017



Indennità di maternità alle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato



Non vi è alcuna riduzione dell’indennità di maternità per le lavoratrici autonome che hanno aderito al regime contributivo agevolato.

Lo chiarisce l’INPS, con messaggio n. 1947 del 10 maggio 2017, precisando che la prestazione di maternità deve essere riconosciuta a queste lavoratrici anche nell’ipotesi in cui il versamento contributivo per IVS sia insufficiente a coprire tutte le mensilità, in quanto, pur in presenza del regime previdenziale agevolato, le stesse sono tenute al versamento dell’intero contributo di maternità pari a 7,44 euro annui.

L’Istituto risponde così a diversi quesiti posti circa la possibilità di riconoscere la regolarità contributiva alle lavoratrici che abbiano effettuato i versamenti contributivi in regime agevolato, sebbene tali versamenti non assicurino l’accredito di un numero sufficiente di mesi di contribuzione a coprire l’anno intero.

In conclusione l’INPS sostiene che, analizzata la questione alla luce della normativa vigente, "il requisito cui avere riguardo, ai fini della tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato, è la piena regolarità contributiva, che sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato e nel rispetto delle relative disposizioni, compreso il contributo di maternità, che rimane invariato rispetto al regime ordinario".