
INPS. Pagamento quattordicesima mensilità
L’INPS, con messaggio n. 1366 del 28 marzo 2017, fornisce le prime istruzioni per l’erogazione della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) sulla mensilità di luglio a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni in presenza di determinate condizioni reddituali personali, tenuto conto delle novità intervenute.
Nel messaggio si ricorda che la legge di Bilancio 2017 ha incrementato l’importo della somma aggiuntiva, prevista per i titolari di pensione in possesso di un reddito complessivo individuale pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo (€ 9.786,86), e l’ha estesa a coloro che hanno un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo (tra € 9.786,86 e € 13.049,14), determinandone la relativa misura complessiva del reddito individuale annuo.
Dal 2017, se il pensionato ha un reddito fino a 9.786,86 euro l'importo sarà di 437, 546 o 655 euro, secondo gli anni di contributi versati (fino a 15 anni, fino a 25 anni o più di 25 anni); se il reddito è tra 9.786,86 e 13.049,14 euro la somma sarà pari a 336 euro, 420 euro o 504 euro secondo gli anni di contribuzione (fino a 15 anni, fino a 25 anni o più di 25 anni).
Il pagamento, precisa l’NPS, verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017.
Inoltre, il beneficio sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2017.