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Indennità antitubercolari per il 2016 e 2017

12/01/2017


L'Inps, con la circolare n° 7 del 11 gennaio 2017, comunica gli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, in via definitiva i valori relativi all'anno 2016 e in via previsionale quelli per il 2017, che rimangono invariati, risultando l’andamento nullo dell’inflazione come indicato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2016.

Si rammenta che le prestazioni antitubercolari sono indennità integrative e sostitutive della retribuzione erogate dall'Inps al lavoratore dipendente e ai suoi familiari (anche se non assicurati Inps) in caso di malattia tubercolare.

È sufficiente che l'assicurato faccia valere un solo anno di contribuzione (52 settimane) versata in tutta la sua vita di lavoro, per poter conseguire il diritto per sé e per i suoi familiari alle prestazioni.

In base alla legge 88/1987 il datore di lavoro è tenuto ad anticipare, per conto dell'Inps, le indennità tubercolari ai propri dipendenti, così come avviene per le prestazioni economiche di malattia “comune”.

Qualora l’indennità giornaliera venga calcolata in misura pari all’indennità di malattia (per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 1088/1970) e la stessa dovesse risultare inferiore a quella prevista nella misura fissa di euro 13,14, dovrà essere erogata quest’ultima, come previsto dalla normativa vigente.




TABELLA DEGLI IMPORTI PER LE INDENNITA’ ANTITUBERCOLARI VALIDI PER IL 2016 E PER IL 2017