
No alle telecamere per controllare i dipendenti. Sentenza
CASSAZIONE. NO ALLE TELECAMERE PER CONTROLLARE I DIPENDENTI, ANCHE SE SPENTE
L'art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) vieta espressamente l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che consentano il controllo a distanza dei lavoratori, permettendone l'installazione, se richiesti da esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale, solamente previo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o con quelle aziendali, o, in mancanza di accordo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.
Lo precisa la Sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 45198 del 26 ottobre scorso, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di due amministratrici di un night club avverso la sentenza del Tribunale che le aveva condannate alla pena di euro 1.000 di ammenda, per avere installato nel locale impianti ed apparecchiature audiovisive, dalle quali era possibile controllare i dipendenti, in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali.
Le due ricorrenti lamentavano la mancata verifica della funzionalità delle telecamere, sostenendo in particolare che l’unica telecamera esistente, essendo vicina alla cassa, aveva funzione difensiva, volta quindi a prevenire ed accertare comportamenti illeciti dei dipendenti, e non anche a raccogliere notizie sull’attività lavorativa degli stessi.
La Cassazione rileva la manifesta infondatezza della censura riguardo il mancato accertamento della funzionalità delle telecamere, di cui era stata accertata l'installazione all'interno del locale notturno, sostenendo che non è necessario il loro concreto utilizzo per integrare il reato, ma la loro predisposizione e idoneità al controllo.
I ricorsi sono stati dichiarati pertanto inammissibili.
Precisa infatti la Suprema Corte che l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, tuttora vigente anche con le modifiche apportate dall'art. 179 del decreto legislativo n. 196/2003, prevede una condotta criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati o il permesso dall'Ispettorato del lavoro.
“Si tratta di un reato di pericolo, essendo diretto a salvaguardare le possibili lesioni della riservatezza dei lavoratori, con la conseguenza che per la sua integrazione è sufficiente la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza l'attività dei lavoratori, in quanto per la punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature essendo sufficiente l'idoneità al controllo a distanza dei lavoratori e la sola installazione dell'impianto.”.