
Cassazione. Superamento periodo comporto per rapina
CASSAZIONE. SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO A SEGUITO DI UNA RAPINA
Con la sentenza n. 21901/2016, la Corte di Cassazione ha dichiarato la illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, quando le assenze per malattia siano riconducibili ai postumi traumatici sofferti dal dipendente a seguito di una rapina subita all’interno del luogo di lavoro. Nessun superamento del periodo di comporto se le assenze sono per inadempimento del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..
Precisa la Cassazione che “nel caso di lavoratori esposti al rischio di rapina, l’osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro l’adozione delle correlative misure di sicurezza cd. "innominate", sicché incombe sullo stesso, ai fini della prova liberatoria correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle suindicate misure, l’onere di far risultare l’adozione di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge o altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.”.
L’art. 2087 c.c. – richiamato nella sentenza - rende necessario che siano predisposti adeguati mezzi di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori nei confronti dell’attività criminosa di terzi nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione, anche contenuta, di somme di denaro, nonché delle plurime reiterazioni di rapine in un determinato arco temporale.
Il caso in esame riguarda un lavoratore che aveva subito un’aggressione all’interno dell’ospedale ad opera di due individui che lo avevano assalito e malmenato nottetempo, essendo entrati senza difficoltà da uno dei possibili accessi, tutti incustoditi e privi anche di normali misure atte a garantire l’impenetrabilità di estranei all’interno. Dall’evento traumatico, oltre alle assenze per malattia, erano derivati postumi permanenti.
La Cassazione ritiene infondato il ricorso della ASL avverso la sentenza della Corte di appello, che l’aveva condannata al risarcimento di danni patrimoniali e non e alla reintegra del lavoratore, per la sussistenza di colpevoli omissioni.
La Corte di appello- ad avviso della Suprema Corte – “ha evidenziato, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede, che erano stati comprovati in giudizio la notorietà dell’insufficiente sicurezza dell’Ospedale, la particolare pericolosità del reparto di radiologia (ubicato nel seminterrato) e soprattutto il fatto che già in precedenza si erano verificati furti e rapine”.
Ciò nonostante nessuna misura idonea a scongiurare il ripetersi di fatti criminosi era stata adottata dalla ASL per assicurare l’incolumità del personale in servizio, soprattutto in orario notturno.