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Cassazione: medico competente e sorveglianza sanitaria

09/09/2016


Con sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, la Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che il medico competente, dopo aver individuato anche se in termini incerti o comunque bassi un rischio specifico, è tenuto a programmare ed effettuare per lo stesso la sorveglianza sanitaria, per non incorrere nella violazione dell’art. 25, lettera b), del D.L.vo n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro).

Nel caso in esame il medico competente di una grande impresa di commercio ricorre in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per non avere provveduto ad effettuare la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti a rischio per l'apparato muscolo-scheletrico, in particolare per quelli esposti a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori da movimenti e sforzi ripetuti. Rischio individuato in relazione alle condizioni di lavoro degli addetti alla cassa del supermercato, indicato quale rischio "incerto".

Ad avviso del ricorrente il giudice avrebbe errato nel ritenere che fosse obbligato alla programmazione della sorveglianza sanitaria necessaria, perché si trattava di rischio “incerto” e comunque di basso livello, in assenza di alcun obbligo di legge in ordine allo stesso.

La Cassazione ritiene infondato il ricorso per le seguenti motivazioni:
- come stabilito dall’art. 25 lettera b) e dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/ 2008 il medico competente, delegato dal datore di lavoro, è obbligato alla programmazione della sorveglianza sanitaria, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- la sorveglianza è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

In particolare riguardo ai rischi specifici relativi alla movimentazione dei carichi – si legge nella sentenza – è previsto che le norme si applichino alle attività lavorative di movimentazione manuale che comportano per i lavoratori rischi di patologie in particolare dorso-lombari. Rientrano nel campo di applicazione tutte le azioni che possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, quali le patologie alle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari (per esempio, le patologie a carico degli arti superiori), e non solo quelle dorso-lombari, alle quali faceva riferimento il D.Lgs. n. 626/1994. Questa nuova definizione è in linea con i contenuti di cui al D.Lgs n. 81/2008 nel quale sono citate, mediante il riferimento alle norme tecniche, anche le operazioni di movimentazione dei carichi leggeri ad alta frequenza, che tipicamente sono la causa di patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
 

 

 

 

(Foto © Nazzalbe - stock.adobe.com)