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Cassazione: verificare invio certificato malattia all'Inps

26/08/2016


Cassazione: il lavoratore deve verificare l'invio del certificato di malattia all'Inps

 
 

Il lavoratore, in caso di malattia, ha l’onere non solo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell’assenza, come contrattualmente previsto, ma in ogni caso di controllare l’esito regolare dell’invio telematico da parte del medico del certificato all’Inps, anche richiedendo eventualmente il numero di protocollo telematico.
 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 15226/2016, pronunciatasi sulla legittimità del licenziamento di una lavoratrice per assenza ingiustificata. Nel caso di specie la dipendente si era recata dal proprio medico di base (assente quel giorno) per ottenere la prosecuzione dello stato di malattia, ma non risultava dagli atti e non vi era alcuna prova che la sostituta del medico avesse in effetti tentato l'invio telematico all’Inps, al di là di quanto riferito dalla sessa. Resta il fatto che tale certificazione non era mai pervenuta all'Istituto.


Sostiene la Cassazione, confermando la sentenza della Corte di Appello, che la previsione della trasmissione on line del certificato di malattia direttamente dal medico curante, esonera unicamente il lavoratore dall'obbligo di inviare la certificazione cartacea, ma non da quello, previsto contrattualmente, di avvisare dell'assenza il datore di lavoro e da quello di controllare l'effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato, anche richiedendo il numero di protocollo identificativo.


Nella sentenza si richiama inoltre l'articolo 50 del CCNL applicato in azienda, che prevede l'obbligo del lavoratore in caso di malattia di avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e di inviare alla medesima entro due giorni dall'inizio il certificato medico attestante la malattia o il suo prolungamento, con l'aggiunta che in mancanza di ciascuna delle comunicazioni l'assenza verrà considerata ingiustificata.